Art. 5.
(Accesso al mercato).

      1. L'attività di noleggio di autovetture con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui tali imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale. Il Ministro dei trasporti adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, così come definito dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, anche alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autovetture con conducente e l'immatricolazione delle autovetture da destinare all'esercizio.
      3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali di noleggio di autovetture con conducente è subordinato anche al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale di noleggio di autovetture con conducente esteso all'attività internazionale.
      4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 1.
      5. Una copia conforme dell'autorizzazione di cui al comma 1 è conservata a bordo

 

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di ogni autovettura che è stata immatricolata in base a tale autorizzazione.